INPS
Direzione
Centrale
delle Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Direttori
delle Agenzie |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma, 23 Gennaio 2004 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale
Medico legale e |
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Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 17 |
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e, per conoscenza, |
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Presidente |
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Al |
Vice
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Allegati 3 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Liquidazione delle pensioni in competenza dell’esercizio
2004 |
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SOMMARIO: |
Si riepilogano le modalità
operative per la liquidazione delle pensioni in competenza 2004. |
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Con messaggio n. 406 del1’11 dicembre 2003 è stata resa
disponibile la funzione di calcolo delle pensioni. Da tale data è possibile
calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture, dalle
Regioni, dai Comuni e dalle ASL sia con la procedura INVCIV – WEB che con la
procedura ICNULI. Si riepilogano di seguito gli aggiornamenti effettuati. 1 – Liquidazioni provvisorie Con messaggio n. 414 del 12 dicembre 2003 è stata resa
disponibile la versione aggiornata della procedura pensioni che memorizza, su
data base centrali, il conto assicurativo utilizzato per la liquidazione
della pensione, e che prevede la memorizzazione sul
data base delle pensioni, in GP1AZ11E, del codice di “Tipo liquidazione”. In particolare, vengono
memorizzati i seguenti codici:
Le pensioni con decorrenza dal gennaio 2004 in poi, per
le quali risulta memorizzato il codice A o il codice
B, saranno ricostituite in automatico non appena saranno noti i coefficienti
di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi relativi alle decorrenze
2004. Di conseguenza, la procedura di liquidazione delle
pensioni in competenza 2004 non prevede più lo scarto “55” per le pensioni
con decorrenza dal gennaio 2004, provenienti dalla procedura pensioni. Nel caso in cui pensioni con decorrenza 2004 vengano liquidate senza l’utilizzo della procedura
pensioni, in attesa della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione per
il 2004, l’indicazione del codice di provvisorietà dovrà essere effettuata a
cura delle Sedi che dovranno poi ricostituire le stesse non appena saranno
comunicati i coefficienti aggiornati. Come di consueto, possono essere liquidate come
definitive, le pensioni da calcolare, in tutto o in parte, in forma
retributiva aventi decorrenza nell’anno 2003 e le pensioni di reversibilità
provenienti da pensioni dirette con decorrenza anteriore al gennaio 2004. Possono, inoltre, essere liquidate in via definitiva le
pensioni da calcolare in forma contributiva con decorrenza dal 1° gennaio
2004, in quanto è stato già fornito dall’ISTAT, con
nota n. SO7532.2003 del 22 aprile 2003, il tasso di
capitalizzazione, pari a 0,041614, per la rivalutazione dei montanti
contributivi relativamente al 2003.
Dal 1° gennaio 2004 alle pensioni viene
attribuito l’aumento di perequazione automatica del 2,5 per cento, stabilito
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2003. In allegato 1 alla circolare n. 191 del 12 dicembre 2003
sono riportati gli importi aggiornati per l’anno 2004 relativi a: -
importo dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali, degli assegni
sociali, delle prestazioni INVCIV per l’anno 2004; -
limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo; -
limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità,
a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; -
limiti di reddito per l’attribuzione della pensione sociale, a norma
dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153,
e del relativo
aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e
successive modificazioni; -
i limiti di reddito per l’attribuzione dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; -
limiti di reddito per l’attribuzione dell’aumento delle maggiorazioni in
applicazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell’articolo 38
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Nell’allegato 1 alla citata circolare n. 191 del 12
dicembre 2003 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito
pensionabili con l’aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili
con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi
decorrenza nell’anno 2004. Sono, inoltre, riepilogati i minimali di retribuzione
per l’accredito dei contributi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, a
norma dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2,
della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Le percentuali di incumulabilità,
di cui alle tabelle F e G allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi
limiti di reddito, sono riportati nell’allegato 1 alla citata
circolare n. 191 del 12 dicembre 2003.
In applicazione dei criteri specificati nella circolare
n. 219 del 17 dicembre 1999, il montante contributivo individuale relativo
alle quote di pensione o supplementi contributivi da liquidare con decorrenza
nel corso dell’anno 2004 deve essere calcolato, in applicazione dell’articolo
1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 180, -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
1996 per il coefficiente previsto per l’anno 1997, pari a 1,055871; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
1997 per il coefficiente previsto per l’anno 1998, pari a 1,053597; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
1998 per il coefficiente previsto per l’anno 1999, pari a 1,056503; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
1999 per il coefficiente previsto per l’anno 2000, pari a 1,051781; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
2001 per il coefficiente previsto per l’anno 2002, pari a 1,043698; -
rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre
2002 per il coefficiente previsto per l’anno 2003, pari a 1,041614. Al montante così determinato deve essere aggiunta la
contribuzione relativa all’anno 2003. 6 – Prestazioni INVCIV Le diverse procedure di acquisizione
delle prestazioni INVCIV: IVS74, ICNULI e INVCIV-WEB, sono aggiornate per
l’acquisizione in competenza 2004. 7 – Assegni straordinari di sostegno al reddito VOCRED e
VOCOOP In allegato 1 si riporta l'elenco aggiornato dei codici
delle aziende per le quali è pervenuta la documentazione relativa
alla liquidazione degli assegni straordinari di sostegno al reddito
VOCRED e VOCOOP. 8 – Benefici per i lavoratori esposti all’amianto Con circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 sono state
fornite le prime istruzioni relative all’applicazione
di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Le procedure di liquidazione delle pensioni sono
disponibili in versione aggiornata. 9 – Pensioni da liquidare agli assicurati ex INPDAI La procedura di liquidazione delle pensioni è stata
aggiornata per consentire la liquidazione delle pensioni ex INPDAI. Le
istruzioni operative sono state fornite con il messaggio n. 421 del 23
dicembre 2003 (allegato 2). Con il messaggio n. 425 del 23 dicembre 2003 (allegato
3) è stata rilasciata la procedura CARPE aggiornata per la determinazione
delle retribuzioni medie per la liquidazione delle pensioni in argomento e
sono state comunicate le modalità da seguire. 10 – Pensioni di reversibilità 10.1 – Precompilazione dei
pannelli con i dati della pensione diretta La procedura di liquidazione è in corso di aggiornamento per precompilare
i pannelli della pensione di reversibilità con le informazioni della pensione
diretta già presenti sul data base. Per il momento, la procedura preleva i dati relativi al “codice natura” della pensione diretta e li
visualizza sul pannello MNLAN30. Il terzo sottocampo del codice memorizzato (seconda
lettera) non può essere variato, mentre possono essere
variati il primo ed il secondo sottocampo. Viene altresì precompilato
il pannello MNLAN40 con i dati anagrafici del pensionato deceduto e con i
dati della pensione di provenienza; tali dati non possono essere variati.
Per consentire la liquidazione dei “ratei maturati e non
riscossi” contestualmente alla liquidazione della pensione di reversibilità,
è stato predisposto il nuovo pannello MRMSO00 che viene
compilato in automatico dalla procedura IVS74 con l’indicazione del codice
fiscale del pensionato e del coniuge superstite o del figlio minore, con i
dati identificativi della pensione diretta e la data di cessazione del
diritto. Con messaggio INPS.HERMES.14/01/2004.0001043
sono state indicate le modalità da utilizzare per
l’acquisizione della data di cessazione diritto in tutti i casi in cui la
stessa non risulti memorizzata in GP1AM05Z. Dovrà essere effettuato
con analoghe modalità l’aggiornamento del dato in argomento per le pensioni
liquidate come “rateo”. 11 – Acquisizione dei dati reddituali
con la procedura QRED I dati reddituali devono
essere acquisiti utilizzando le funzionalità della
procedura QRED descritte con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002. Le Sedi devono prestare la massima attenzione
nell’acquisizione dei dati in argomento, al fine di evitare di liquidare
pensioni con importi non spettanti.
13.1 - Aliquote, scaglioni e detrazioni La
tassazione delle nuove liquidazioni in competenza 2004 è determinata
applicando le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni riportate
nell’allegato 1 alla circolare n. 191 del 12 dicembre 2003. 13.2 - Tassazione arretrati Per l’anno 2004 l’aliquota media viene
determinata sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31
dicembre 2002, così come previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge 27
dicembre 2003, n. 289. Per le pensioni di nuova liquidazione
gli arretrati relativi agli anni anteriori al 2004 vengono pertanto
tassati utilizzando l’aliquota minima pari al 18 per cento. Per tali
arretrati vengono applicate le detrazioni d’imposta,
se richieste e spettanti. Non è prevista l’applicazione delle deduzioni di
cui all’articolo 10 bis del TUIR per gli arretrati riferiti all’anno 2003. 14 – Interessi legali e rivalutazione monetaria La procedura prevede, come per l’anno 2003, la
memorizzazione dei dati relativi agli arretrati e il
calcolo automatico degli interessi legali ogni qualvolta sia stata acquisita
la decorrenza del diritto agli stessi. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 1° dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre
2003, n. 286, è stato modificato, a partire dal 1° gennaio 2004, il saggio
degli interessi legali e fissato al 2,5 per cento in ragione di anno, a partire dal 1° gennaio 2004. Di seguito si riepilogano i tassi di interesse
in vigore nei diversi periodi temporali.
Con messaggio n. 80 del 27 maggio 2002 è stata
comunicata la disponibilità in ARCA degli estratti contributivi degli
iscritti al soppresso Fondo previdenziale e assistenziale
degli spedizionieri doganali. Con circolare n. 79 del 17 aprile 2003 sono state
riepilogate le istruzioni per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità in favore degli iscritti
al fondo in argomento. Le procedure di liquidazione sono aggiornate. Le Sedi dovranno provvedere all’accertamento dei
requisiti e alla liquidazione delle pensioni. Pertanto le domande presentate
dagli iscritti non dovranno più essere trasmesse alla Direzione Centrale per
le Prestazioni.
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Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3
Note: per gli allegati, il link rimanda al sito inps